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CON H. KELSEN

 

 

     Rinuncio a descrivere altri e molteplici debiti, anzitutto con W. Shakespeare, con K. Marx, con M. Weber, con E. Kant.

     A quest’ultimo do il primo premio come il migliore avversario. Anche in questo seguo Freud: la “legge morale” kantiana è il super-io, l’imperativo “osceno e feroce” (J. Lacan) dei godimenti forzati (Kant con Sade).

 

     Con una brevità forse troppo vicina al telegramma:

 

     1. H. Kelsen è stato il mio punto di nuova partenza nel libro La tolleranza del dolore. Stato, diritto, psicoanalisi del 1978 (che oggi critico fecondamente).

 

     2. nel precedente capitolo, Storia di un ιδιώτα, nel paragrafo Kelsen con Freud ho descritto il mio primo debito con lui a proposito della persona “privata”.

 

     3. prima di leggerlo non avevo neppure concepito, né mai nessuno me l’aveva insegnata,  l’esistenza di una doppia causalità, giuridica e fisica, una distinzione che tutta la nostra cultura avversa in massimo grado.

     Ad essa ho collegato l’esistenza di due scienze, scientia e iurisprudentia, collocando in questa seconda psicoanalisi e pensiero di natura come primo ius.

     La mia “Idea di una Università” è quella di una Università utriusque scientiae, includente una Scienza economica non più separata dalla Scienza giuridica.

     Ho anche collegato la distinzione tra due causalità con la distinzione nicena (logica prima che teologica) tra genitus e factus.

     Oggi non uso neppure più la parola “causalità” per quella giuridica: non di causa ma di atto si tratta (atto di pensiero anzitutto).

 

     4. da H. Kelsen ho appreso il concetto di legame imputativo come il massimo dei legami sociali, non di massa o da “psicologia delle masse” (Freud), né “privato”.

 

     5. mille sono state le dispute sulla “norma fondamentale” kelseniana come norma presupposta e non posta(-positiva).

     La collego con l’impietosa e semplicemente corretta critica kelseniana del “diritto naturale” antico e moderno.

     Ma c’è un altro aspetto della questione, e un’altra possibilità, quella del pensiero di natura come Primo diritto a san(t)a sede individuale, come diritto positivo cioè posto, non “naturale” cioè presupposto.

     Esso muove da una norma fondamentale positiva e non presupposta, ormai più volte enunciata: “Non si tratta di ‘fare il bene’, ma di agire in modo che il bene si produca come beneficio o profitto  per mezzo di un altro come partner”.

     La dottrina kelseniana del diritto lascia libero benché inesplorato il posto per un Primo diritto.

     Il pensiero individuale ha facoltà, quand’anche ciò non sia mai successo, di pensare tutto il diritto, nella sua distinzione tra due diritti.

 

     Agosto 2006